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LANGHE - ROERO - RICETTIVITÀ & INFORMAZIONI mercoledì 4 dicembre
 

 

Decreto 2 novembre 1994 Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Langhe"

Art. 1 Denominazione
Art. 2 Composizione vigneti
Art. 3 Zona di produzione
Art. 4 Caratteristiche dei vigneti e delle uve
Art. 5 Vinificazione
Art. 6 Caratteristiche dei vini al consumo
Art. 7 Designazione e presentazione
Art. 8 Controlli aggiuntivi
Art. 9 Sanzioni

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 Luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista l’istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Langhe", corredata dal parere della regione Piemonte;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini "Langhe", formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 Marzo 1994;
Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati; Vista la legge 10 Febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che l’articolo 8 della predetta Legge, concernente modalità procedurali, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari, e forestali;
Visto l’articolo 32 della citata Legge concernente disposizioni transitorie Decreta:

Art. 1

E’ riconosciuta la denominazione di origine controllata "Langhe" ed è approvato nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1 Settembre 1995.

Art. 2

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1995, con la denominazione di origine controllata "Langhe" sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 10 Febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all’albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presenta decreto.

Art. 3

Ai vini da tavola ad indicazione geografica "Langhe" che alla data di entrata in vigore dell’unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie od altri recipienti di capacità non superiore a 5 Litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento: - di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici; - di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra; - di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all’Ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta, a cura dell’ispettorato stesso, la stampigliatura "vendita autorizzata fino ad esaurimento". Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l’imbottigliamento. In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate all’Ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All’atto della cessione le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 22 novembre 1994
Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Langhe"

Art. 1
Denominazione

La denominazione di origine controllata "Langhe" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Composizione vigneti

La denominazione "Langhe" senza alcuna specificazione è riservata al vino rosso o bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti da uno o più tra i vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, "raccomandati" od "autorizzati" per la Provincia di Cuneo.
La denominazione "Langhe" seguita da una delle seguenti specificazioni: Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Arneis, Favorita, Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni. Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Langhe", senza altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C.: "Langhe" Nebbiolo, "Langhe" Freisa, "Langhe" Arneis, "Langhe" Dolcetto, "Langhe" Favorita, "Langhe" Chardonnay.
Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Langhe", con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. della Provincia di Cuneo rispettivamente indicati, sempreché rispondenti ai requisiti del presente disciplinare:
"Langhe" Nebbiolo:
vini a D.O.C.G. e D.O.C.: Barolo, Barbaresco, Nebbiolo d'Alba e Roero;
"Langhe" Dolcetto:
vini a D.O.C.: Dolcetto di Diano d’Alba, Dolcetto d’Alba, Dolcetto di Dogliani e Dolcetto delle Langhe Monregalesi.
"Langhe" Arneis: vino a D.O.C.: Roero-Arneis.
E' facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni, anche per più denominazioni di origine, per uve provenienti dallo stesso vigneto. Nel caso di più rivendicazioni di denominazioni di origine, riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. o D.O.C.G. rivendicati.

Art. 3
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Langhe" seguita da una delle specificazioni di cui appresso, dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate:
"Langhe" senza alcuna specificazione, "Langhe" Nebbiolo, "Langhe" Dolcetto, "Langhe" Freisa, "Langhe" Favorita, "Langhe" Chardonnay:
l'intero territorio dei seguenti Comuni della Provincia di Cuneo: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, S. Michele Mondovì, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte. "Langhe" Arneis
l'intero territorio dei seguenti Comuni della Provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d’Alba, Diano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello D’Alba, Neive, Neviglie, Piobesi d’Alba, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Rodello, S.Vittoria d’Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d’Alba.

Art. 4
Caratteristiche dei vigneti e delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei i terreni collinari soleggiati, di esposizione e giacitura adatte, con l'esclusione dei terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (lunghi, corti, misti) devono essere quelli generalmente usati e/o deliberati dagli organi tecnici competenti e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare, i vigneti di nuova iscrizione all'albo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500.
E' vietata ogni pratica di irrigazione o forzatura.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

VINI
Resa uva q.li/Ha
Titolo alcolometrico vol. min. naturale
"Langhe" rosso
100
10,5
"Langhe" bianco
110
9,5
"Langhe" Nebbiolo
90
11
"Langhe" Freisa
90
10,5
"Langhe" Dolcetto
100
10
"Langhe" Arneis
110
9,5
"Langhe" Favorita
100
10
"Langhe" Chardonnay
100
10


A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20 % il limite massimo stabilito dal presente disciplinare.

Art. 5
Vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Per i vini di cui all'articolo 2 la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %. Le eventuali maggiori rese non avranno diritti alla D.O.C.
E’ consentita, nella misura massima del 15% del volume, la correzione dei mosti o dei vini di cui all’articolo 2 con mosti o vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti agli albi del presente disciplinare.
E' consentito che i vini atti a divenire D.O.C.G. "Barolo" e "Barbaresco", siano posti in commercio, per il consumo, durante il periodo di invecchiamento, con le denominazioni "Langhe" o "Langhe" Nebbiolo purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, previa comunicazione del detentore alla competente C.C.I.A.A. ed ai servizi di vigilanza.

Art. 6
Caratteristiche dei vini al consumo

I vini di cui all'articolo 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Langhe" rosso:
colore: rubino, tendente al granato; odore: caratteristico, vinoso, intenso; sapore: asciutto, di buon corpo; tit. alc. vol. comp. min.: 11% acidità totale minima: 5 per mille estratto secco netto: 20 per mille.

"Langhe" bianco:
colore: bianco paglierino più o meno intenso odore: delicato, fine, intenso; sapore: delicato, armonico; tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto: 15 per mille.

"Langhe" Nebbiolo:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati odore: caratteristico, tenue e delicato; sapore: secco o amabile di buon corpo, vellutato, oppure vivace; tit. alc. vol. comp. min.: 11,5%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 20 per mille.

"Langhe" Dolcetto:
colore: rosso rubino; odore: vinoso, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico; tit. alc. vol. comp. min.: 11 %; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 20 per mille.

"Langhe" Freisa:
colore: rosso rubino o rosso cerasuolo odore: caratteristico delicato; sapore: amabile, fresco, secco, morbido, oppure vivace tit. alc. vol. comp. min.: 11%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 20 per mille.

"Langhe" Arneis:
colore: paglierino; odore: caratteristico fine, intenso; sapore: asciutto, fresco, delicato; tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%; acidità totale minima: 4.5 per mille; estratto secco netto: 15 per mille.

"Langhe" Favorita:
colore: paglierino; odore: caratteristico, delicato; sapore: secco con retrogusto amarognolo; tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 15 per mille.

"Langhe" Chardonnay:
colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole; odore: leggero, profumo caratteristico; sapore: secco, vellutato, morbido, armonico; tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 15 per mille.

Art. 7
Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Langhe" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. Nella designazione di tutte le tipologie della denominazione di origine Langhe è vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, cascine, zone e località anche comprese nella zona delimitata dall'articolo 3. La denominazione di origine Langhe seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Freisa, Favorita, Chardonnay, può essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal corrispondente toponimo, purché le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto e la produzione massima di uva ad ettaro non sia superiore a 80 quintali. Nella designazione dei vini di cui all’art. 2 è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. In sede di designazione dei vini di cui all'art. 2 la denominazione "Langhe", immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata", deve precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno. La specificazione del vitigno deve essere altresì riportata in etichetta in caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Langhe" e con lo stesso colore. Nella presentazione e designazione dei vini a D.O.C. "Langhe" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Tuttavia, per il vino a denominazione di origine "Langhe" senza alcuna specificazione detta indicazione è facoltativa. I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve, è stata rivendicata la D.O.C. "Langhe" seguita da una delle seguenti specificazioni: Nebbiolo, Freisa, Arneis, Favorita, Dolcetto, Chardonnay, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la D.O.C. "Langhe" senza alcuna specificazione aggiuntiva previa comunicazione del detentore agli organismi competenti.

Art. 8
Controlli aggiuntivi

La Regione Piemonte, sentiti gli organismi interessati, può stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle uve, anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della Denominazione di Origine Controllata "Langhe".

Art. 9
Sanzioni

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte del vino e vini con la denominazione di cui all'articolo 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti l'origine previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 164/1992.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE.

Fonte: sito della Regione Piemonte


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